Accesso Civico
Esistono varie forme di diritto di accesso
1.Accesso civico è un diritto introdotto dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 e si distingue in:
- Accesso civico semplice di cui al comma 1 dell’art.5, d.lgs. 33/2013, finalizzato ad ottenere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati detenuti da un’amministrazione pubblica per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria. Di seguito è scaricabile il facsimile del modulo di richiesta: Accesso civico ex art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013
- Accesso civico generalizzato di cui al comma 2 dell’art.5, d.lgs. 33/2013, avente invece ad oggetto documenti, informazioni e dati detenuti da un’amministrazione pubblica, indipendentemente dall’esistenza di un obbligo di pubblicazione degli stessi. Di seguito è scaricabile il facsimile del modulo di richiesta: Accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2, d.lgs. 33/2013
2. Accesso documentale: (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990. Di seguito è scaricabile il facsimile del modulo di richiesta: Accesso documentale ex L. 241/90